Art. 1.
(Istituzioni e compiti della Commissione).

      1. È istituita per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Commissione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, sulle attività illecite ad esso eventualmente connesse nonché sull'inquinamento determinato dai rifiuti sulle acque interne sia superficiali sia sotterranee, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) svolgere indagini sull'assetto e sull'attuale funzionamento del ciclo dei rifiuti, sulle persone fisiche e giuridiche che lo gestiscono, sugli effettivi assetti proprietari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

          b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti, e in particolare di quelli più pericolosi, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

          c) verificare gli effetti del ciclo dei rifiuti sull'ambiente e in particolare sull'inquinamento delle acque interne, delle falde freatiche e delle acque marine;

          d) accertare l'attuale stato di conservazione dei rifiuti di natura nucleare anche in ordine alla costituzione di un sito nazionale per i rifiuti e le scorie nucleari;

          e) verificare l'applicazione della normativa vigente in materia di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti da parte della pubblica amministrazione, degli enti locali e

 

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dei soggetti privati cui sono affidati la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

          f) accertare l'efficienza e la funzionalità dei sistemi di raccolta, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti;

          g) accertare le cause che hanno determinato in molti casi l'accumulo di rifiuti non raccolti per lunghi periodi in diversi centri abitati, le cause della difficoltà di smaltire rifiuti in discariche idonee e le cause che hanno impedito di realizzare un numero adeguato di discariche equamente diffuse in tutto il territorio nazionale;

          h) accertare se e come le disfunzioni del ciclo dei rifiuti abbiano messo e mettono a rischio la salute dei cittadini;

          i) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per rendere efficiente, trasparente e sicuro per la salute pubblica e l'ambiente il ciclo dei rifiuti e per rimuovere le disfunzioni accertate;

          l) trasmettere relazioni all'autorità giudiziaria al fine di promuovere l'esercizio dei relativi poteri di indagine quando si ravvisino ipotesi di reato.

      2. La Commissione riferisce al Parlamento sulle attività svolte con una relazione annuale e con specifiche relazioni ogni qual volta ne ravvisi la necessità, nonché al termine dei suoi lavori, presentando una relazione finale. Fin dalla prima relazione annuale sono indicati gli interventi legislativi e amministrativi ritenuti più urgenti.
      3. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.